Nell’era del Bonus, quello per arte, cultura e spettacolo si estende anche ai soggetti beneficiari del Fondo Unico dello Spettacolo, tra cui la Società del Quartetto. Un altro passo verso un’economia liberale: lo Stato centrale e gli enti locali avranno così meno risorse. Saranno premiate le associazioni che comunicheranno meglio la propria attività.
Intanto, ecco come funziona.
La novità è questa: anche la Società del Quartetto potrà usufruire dell’Art Bonus. Ma che cos’è l’Art bonus?
L’Art bonus è lo strumento attraverso il quale lo Stato intende promuovere donazioni di denaro a favore delle istituzioni che si occupano di arte, cultura e spettacolo. Se l’Art Bonus funzionerà, poco alla volta privati cittadini, aziende ed enti che non svolgono attività d’impresa – persone fisiche e giuridiche per usare termini legali – assumeranno un ruolo sempre più rilevante nel sostegno dell’attività culturale. Lo Stato centrale e gli enti locali, viceversa, vedranno ridotto il loro apporto. Si innescherà pertanto una “competizione” tra istituzioni culturali per promuovere il mecenatismo a loro favore. In qualche modo è un passo verso l’economia liberale, dove non sarà uno Stato centrale a prelevare le risorse e a distribuirle secondo criteri stabiliti, ma saranno i singoli attori culturali a darsi da fare per attirare donazioni.
L’Art Bonus è stato introdotto ormai sei anni fa, con il decreto legge n. 83 del 2014 convertito, con modifiche, lo stesso anno nella legge n. 106. La legge finanziaria del 2016 ha reso lo strumento permanente. Con il decreto legge n. 24 del 19 maggio 2020 l’Art Bonus è stato esteso anche ad altre categorie di soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) quali “complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti”. Quindi dall’entrata in vigore del decreto di maggio, anche la Società del Quartetto di Vicenza e l’Orchestra del Teatro Olimpico possono beneficiare dell’Art Bonus.
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Ecco come funziona. Chi fa una donazione in denaro a favore della cultura e dello spettacolo, sia esso persona fisica o giuridica, potrà godere di un credito di imposta pari al 65% dell’erogazione effettuata. Il credito d’imposta “è ripartito in tre quote annuali di pari importo”. Così se dono 1.000 euro ottengo un credito d’imposta di 650 euro. Ma potrò beneficiarne solo per un terzo ogni anno per ridurre le imposte che pago.
Persone fisiche e persone giuridiche utilizzeranno il credito d’imposta in maniera differente. Le prime dovranno tenerne conto quando preparano la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui hanno fatto l’erogazione e ai due anni successivi. Le persone giuridiche possono compensare il credito d’imposta fin da subito con le altre imposte che vengono pagate tramite modello F24. Anche loro ovviamente in un anno non potranno compensare più di un terzo del credito d’imposta maturato.
Attenzione però: per le persone fisiche il credito d’imposta non potrà superare il 15% del reddito imponibile. Per le persone giuridiche non potrà superare il 5 per mille dei ricavi annui.
Inoltre l’erogazione in denaro dovrà essere effettuata tramite strumenti tracciabili (bonifici, assegni bancari e circolari, carte di credito o debito…), non in contanti. Il donante dovrà trattenere la ricevuta dell’erogazione effettuata.
Infine una curiosità: i possessori di voucher per spettacoli annullati a causa della pandemia promossi dagli enti ammessi all’Art Bonus potranno trasformare il loro credito in erogazioni liberali Art bonus a favore di dell’ente promotore, ottenendo un credito di imposta pari al 65% dell’importo speso per l’acquisto dei biglietti.
Per maggiori informazioni su può consultare il sito www.artbonus.gov.it